Chi ha intenzione di fare qualche piccolo ritocco al proprio appartamento, deve sapere che sono stati estesi fino a tutto il 2015 i famosi bonus ristrutturazione, i cosiddetti incentivi statali che garantiscono uno sconto sulle spese sostenute per la ristrutturazione.
Se si sta ristrutturando casa beneficiando delle detrazioni del 50% non c’è più fretta di portare a termine i lavori visto che gli incentivi statali sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 per cui ci sono ancora alcuni mesi per usufruirne anche per l’acquisto dei tuoi nuovi mobili legati alla ristrutturazione. Le cose da tenere a mente sono queste:
- Importo massimo della spesa incentivabile: 10.000 €
- Tipologia: detrazione fiscale pari al 50% dell’acquisto (ovvero max € 5.000), da ripartire in dieci rate annuali (ovvero max € 500/anno, con indicazione in dichiarazione dei redditi)
- I mobili acquistati devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile per il quale si fruisce della detrazione – cd.”del 50%” – sulle spese di ristrutturazione
- I pagamenti devono essere effettuati:
– mediante carte di credito o carte di debito (carte di debito, chiamate impropriamente bancomat): in questo caso, ai fini della detrazione, la data di pagamento coinciderà con il giorno di utilizzo effettivo della carta (e non con la data effettiva di addebito).
– tramite il cd. “bonifico ristrutturazioni” (avente le caratteristiche stabilite dalla legge sulle ristrutturazioni, ovvero, Codice Fiscale/P.IVA delle parti e indicazione della causale, che deve comprendere gli estremi della normativa di riferimento). Sul punto, si consiglia di chiedere alla propria banca.
Una guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate offre maggiori delucidazioni in merito ai lavori che possono rientrare in questo bonus. In generale il bonus è rivolto a tutti coloro che in casa effettuano interventi di:
- I) manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- II) manutenzione straordinaria effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
- III) restauro e risanamento conservativo effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
- IV) ristrutturazione edilizia effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
- V) necessari alla ricostruzione o al rispristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.